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Legge 11/03/1988 n. 6735. Non sono da intendere rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali č versato solo il rimborso del relativo costo. 36. Le cessioni e importazioni di gas petroliferi liquefatti contenuti in bombole da 10 e 15 chilogrammi sono considerate per uso domestico in qualunque fase della commercializzazione. Non si dā luogo a rimborsi, nč č consentita la variazione di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni. Art. 9. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 la misura del contributo capitario aggiuntivo di cui all'art. 22, comma 1, lettera f), della legge 28 febbraio 1986 n. 41, č elevata a lire 370.000 annue. 2. A decorrere dal 1° gennaio 1988 il contributo capitario aggiuntivo di cui al comma 1 č dovuto anche dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni con aziende ubicate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977 n. 984, in misura pari a lire 135.000 annue. 3. La misura contributiva di cui all'art. 4, primo comma, della legge 16 febbraio 1977 n. 37, giā fissata all'8 per cento dall'art. 20, comma 1, della legge 28 febbraio 1986 n. 41, č elevata al 9 per cento dal 1° gennaio 1988. Per i lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria e a colonia, la quota capitaria annua, di cui all'art. 4, secondo comma, della legge 16 febbraio 1977 n. 37, come modificata dal decreto-legge 29 luglio 1981 n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981 n. 537, e dall'art. 13 della legge 10 maggio 1982 n. 251, giā fissata in lire 250.000 dall'art. 20, comma 1, della legge 28 febbraio 1986 n. 41, č aumentata di lire 50.000 dal 1° gennaio 1988, di ulteriori lire 100.000 dal 1° gennaio 1989 e di ulteriori 100.000 dal 1° gennaio 1990. 4. Per le aziende situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977 n. 984, la quota capitaria annua, giā fissata in lire 170.000 dall'art. 20, comma 2, della legge 28 febbraio 1986 n. 41, č aumentata di lire 25.000 dal 1° gennaio 1988, di ulteriori lire 50.000 dal 1° gennaio 1989 e di ulteriori lire 50.000 dal 1° gennaio 1990. 5. A decorrere dal 1° gennaio 1988, i premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali sono dovuti nella misura del 15 per cento dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601. I predetti premi e contributi sono dovuti per i medesimi lavoratori dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977 n. 984, nella misura del 40 per cento, e dai datori di lavoro operanti nelle zone agricole svantaggiate comprese nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218, nella misura del 20 per cento. 6. Per i calcoli delle agevolazioni di cui al comma 5 non si tiene conto delle fiscalizzazioni previste dai commi 5 e 6 dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987 n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988 n. 48. 7. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1988, le misure dei contributi a percentuale per il finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo di cui all'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971 n. 1420, e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente elevate dal 24,20 per cento al 25,50 per cento, di cui il 17 per cento a carico dei datori di lavoro, e dal 23,38 per cento al 24,60 per cento, di cui il 17,45 per cento a carico dei datori di lavoro. 8. Per le imprese di esercizio delle sale cinematografiche il contributo a percentuale č elevato dal 21,38 per cento al 22,50 per cento, di cui il 15,45 per cento a carico dei datori di lavoro. 9. La misura del contributo di solidarietā di cui all'art. 2, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971 n. 1420, e successive modificazioni e integrazioni, č elevata dal 3 per cento al 5 per cento, di cui il 2,50 per cento a carico dei datori di lavoro. 10. Resta fermo il disposto del secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971 n. 1420. Art. 10. 1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988 la quota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986 n. 41, č stabilita nella misura del 10,65 per cento, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1,05 per cento a carico dei lavoratori dipendenti. Per i periodi di paga successivi al 31 dicembre 1988, l'aliquota contributiva č ridotta al 10,50 per cento, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e lo 0,90 per cento a carico dei lavoratori dipendenti. 2. Nell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986 n. 41, il comma 2 č sostituito dal seguente: "2. A decorrere dal 1° gennaio 1988 il contributo istituito dall'art. 2 della legge 30 ottobre 1953 n. 841, successivamente modificato dall'art. 4 della legge 6 dicembre 1971 n. 1053, posto a carico dei pensionati delle amministrazioni statali, delle aziende autonome e dell'Ente Ferrovie dello Stato sui trattamenti pensionistici dagli stessi percepiti č ridotto allo 0,50 per cento; a decorrere dal 1° gennaio 1989 il suddetto contributo č soppresso". 3. Il contributo previsto dall'art. 31, commi 8 e 11, della legge 28 febbraio 1986 n. 41, č fissato nella misura del 6,5 per cento dal 1° gennaio 1988 e nella misura del 5 per cento dal 1° gennaio 1989. 4. Una quota pari al 15 per cento della misura del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, di cui ai commi 8 e 11 dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986 n. 41, versato per l'anno 1987 dai soggetti di cui ai commi 8, 9 e 11 dello stesso art. 31, č portata in detrazione del contributo dovuto per l'anno 1988. 5. I soggetti di cui al comma 4 che nel 1988 cessano dall'obbligo del versamento in questione, o che comunque sono tenuti a versare importi inferiori a quello corrispondente al 15 per cento del contributo 1987, potranno a domanda ottenere il rimborso. 6. In ogni caso le quote capitarie di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986 n. 41, si intendono dovute salvo prova contraria da parte del contribuente, sulla base dell'aliquota dovuta ai sensi dell'art. 31 della medesima legge, come modificato dalle presenti disposizioni, e dell'imponibile effettivo. Art. 11. 1. L'art. 129, primo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935 n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936 n. 1155, va interpretato nel senso che la prescrizione ivi prevista si applica anche alle rate di pensione comunque non poste in pagamento. Art. 12. 1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in deroga al disposto dell'art. 14, terzo comma, lettera q), della legge 23 dicembre 1978 n. 833, provvede agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale sui lavoratori infortunati e tecnopatici. 2. Al fine di garantire agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici la maggiore tempestivitā delle prestazioni da parte dell'INAIL, le regioni stipulano convenzioni con detto Istituto secondo uno schema-tipo approvato dal Ministro della sanitā, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per disciplinare l'erogazione da parte dell'Istituto stesso, congiuntamente agli accertamenti medico-legali, delle prime cure ambulatoriali necessarie in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, e per stabilire gli opportuni coordinamenti con le unitā sanitarie locali. Capo III Disposizioni per i settori dei trasporti e delle comunicazioni Art. 13. 1. Per l'anno 1988, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private č stabilito in lire 4.643 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981 n. 151, modificato dall'art. 27-quater del decretolegge 22 dicembre 1981 n. 786, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982 n. 51. 2. L'importo di lire 4.643 miliardi, di cui al comma 1, č finanziato per lire 531.771.982.000 e per lire 88.614.319.000 mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970 n. 281, ai sensi dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981 n. 151. 3. Per l'anno 1988, l'apporto statale in favore dell'Ente Ferrovie dello Stato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 17 della legge 17 maggio 1985 n. 210, č cosė determinato: a) quanto alla lettera b), oneri di infrastrutture successivi al 31 dicembre 1987, lire 2.960 miliardi b) quanto alla lettera c), onere per capitale ed interessi, valutato in lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, derivante dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che l'Ente č autorizzato a contrarre nel secondo semestre dell'anno 1988 fino all'ammontare di lire 5.000 miliardi, di cui lire 2.000 miliardi per il finanziamento degli oneri per rinnovi e miglioramenti e lire 3.000 miliardi quale quota per l'anno medesimo per l'attuazione del programma poliennale di investimenti predisposto in attuazione dell'art. 3 n. 3), della stessa legge 17 maggio 1985 n. 210. Ai mutui di cui alla presente lettera si applicano le norme di cui agli articoli 3 e 4 della legge 2 maggio 1969 n. 280, e successive modificazioni c) quanto alla lettera d), sovvenzioni straordinarie ai fini dell'equilibrio del bilancio di previsione dell'Ente, lire 1.097,3 miliardi. 4. Per l'anno 1988, sono determinate in lire 730 miliardi le compensazioni spettanti all'Ente Ferrovie dello Stato per mancati aumenti tariffari di anni precedenti ed in lire 1.141,1 miliardi quelle a copertura del disavanzo del fondo pensioni ai sensi dell'art. 21, ultimo comma, della legge 17 maggio 1985 n. 210. 5. Il comma 6 dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1986 n. 910, č sostituito dal seguente: "6. é assunto a carico del bilancio dello Stato ed iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 700 miliardi per l'anno 1987, lire 400 miliardi per l'anno 1988, lire 1.700 miliardi per l'anno 1989, lire 2.400 miliardi per l'anno 1990, lire 3.000 miliardi per l'anno 1991 e lire 1.800 miliardi per l'anno 1992, l'onere per l'attuazione da parte dell'Ente Ferrovie dello Stato di un programma nazionale per l'alta velocitā sulla direttrice Battipaglia-Napoli-Roma-Milano, con particolare riguardo allo sviluppo dei terminali meridionali, nonchč, per una quota pari a lire 5.000 miliardi nell'arco del periodo sopra indicato, per l'attuazione di un programma di adeguamento funzionale e per la realizzazione anche di nuovi collegamenti della rete dell'Italia meridionale ed insulare allo scopo di consentire la circolazione intermodale e di ridurre i tempi di viaggio". 6. L'Ente Ferrovie dello Stato, nell'ambito dei programmi di intervento previsti dal piano integrativo e dalle norme successive, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica le prioritā, tra le quali deve comunque figurare la realizzazione del potenziamento della relazione Roma-Torino e, per quanto riguarda le linee trasversali, l'integrale completamento della "Pontremolese" e della "Orte-Falconara". 7. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 10 febbraio 1982 n. 39, concernente potenziamento dei servizi postali, l'importo complessivo di lire
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